Dal 1°gennaio 2021 il Regno Unito ha abbandonato l’unione doganale dell’Unione Europea, insieme a tutte le politiche dell’UE e gli accordi internazionali.
Non facendo più parte del mercato unico, viene meno la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra UK e Unione Europea.
Cosa cambia dal punto di vista doganale
- Saranno assenti dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra il Regno Unito e i Paesi dell’UE, purché le imprese provino che i propri prodotti rispettano completamente le regole dell’origine delle merci UE e ne assumono i requisiti richiesti.
- Per facilitare la conformità alle regole sull’origine e ridurre la burocrazia, l’accordo consente alle imprese di autocertificare l’origine delle merci e prevede il cumulo completo, ossia le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati ma anche della lavorazione, qualora questa sia avvenuta nel Regno Unito o nei Paesi UE.
- È stato accordato il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO (Operatore Economico Autorizzato) ed Esportatore Autorizzato, misura che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.
- L’accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio prevedendo, ad esempio, che si possa dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio mediante autocertificazione; agevolazioni sono poi contemplate su altri beni specifici di reciproco interesse, come l’Automotive, il vino, i prodotti chimici, farmaceutici e organici. Tuttavia, ogni tipo di merce del Regno Unito in entrata nei Paesi UE dovrà sempre soddisfare gli elevati standard normativi dell’Unione Europea, come ad esempio quelli in tema di sicurezza alimentare e sicurezza dei prodotti.
Cosa non cambia dal punto di vista doganale
- Resta immutata la qualificazione tecnica dell’operazione di scambio che integra un’attività di esportazione verso Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all’art. 8, D.P.R. n. 633/72.